Ai sensi dell'art.73 e in accordo alla Conferenza Stato-Regioni n.53 del 22 Febbraio 2012
L’art. 73 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature di lavoro che richiedono conoscenze e responsabilità particolari ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone
Con l’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 sono state individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.
L’Accordo Stato-Regioni n.53 del 22 Febbraio 2012 fissa, inoltre, come termine ultimo, per abilitare tutti gli operatori che conducono carrelli elevatori, il 12 Marzo 2015.
Il conseguimento della specifica abilitazione è necessario anche nel caso di utilizzo saltuario od occasionale delle attrezzature. La specifica abilitazione non è invece necessaria nel caso in cui si configuri alcuna attività lavorativa connessa all’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro. Rientrano fra dette unità le operazioni di semplice spostamento a vuoto dell’attrezzatura di lavoro, la manutenzione ordinaria o straordinaria. (Circolare n.12 del 11/03/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)
Modulo | Ore |
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Modulo Giuridico - Normativo | 1 |
1.1 Presentazione dei corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità dell’operatore. |
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Modulo Tecnico | 7 |
2.1. Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interno: dai transpallet manuali ai carrelli elevatori frontali a contrappeso. 2.10. Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi: procedure di movimentazione. Segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro. Procedura di sicurezza durante la movimentazione e io stazionamento del mezzo. Viabilità: ostacoli, percorsi pedonali, incroci, strettoie, portoni, varchi, pendenze, ecc.. Lavori in condizioni particolari ovvero all’esterno, su terreni scivolosi e su pendenze e con scarsa visibilità. Nozioni di guida. Norme sulla circolazione, movimentazione dei carichi, stoccaggio, ecc.. Nozioni sui possibili rischi per la salute e la sicurezza collegati alla guida del carrello ed in particolare ai rischi riferibili: |
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Modulo Pratico | 4 |
3.1.1 Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e delle sicurezze. |
Operatori addetti alla conduzione di Carrelli Industriali Semoventi.
Ai sensi dell'art.69 del D.Lgs. 81/08 così come modificato dal D.Lgs. 14 Settembre 2015, n.151, si definisce operatore il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso.
L’abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato previa verifica della partecipazione al corso di aggiornamento. Il corso di Aggiornamento ha una durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 ore sono relative agli argomenti dei moduli pratici.
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