Ai sensi dell'art.37 del D.Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato-Regioni n.221 del 21/12/2011
I preposti devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propr i compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione comprendono:
Si ricorda che il preposto dovrà partecipare, oltre al presente corso, anche alla formazione sulla sicurezza prevista per i lavoratori, in conformità all'Accordo Stato Regioni del 21/12/2012, per lo specifico codice ATECO (Corsi di Formazione Generale e Formazione Specifica)
Modulo | Ore |
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Modulo Unico | 8 |
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L'art.2 C.1 lettera e) del D.Lgs. 81/08, definisce il preposto "la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovraintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa"
Destinatari dei corsi sono quindi: Responsabili di funzione, servizio, area o settore, ai capireparto, capisquadra, capisala, capiturno, capocantieri etc., e più in generale a tutti coloro che ricadono nel ruolo di preposto, con o senza investitura formale (quindi anche di fatto), in quanto in posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da poter impartire ordini, istruzioni o direttive nel lavoro da eseguire.
Come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, l'accordo Stato-Regioni n.221 del 21 Dicembre 2011 prevede un aggiornamento biennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
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